| ARTICOLO 1 1.1 ARTICOLO 2 La Fondazione ha sede in Bologna, Via Bergami n. 9. 2.2 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia sia all’estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici nonché, ai sensi dell’articolo 4, Delegazioni, onde svolgere attività accessorie e strumentali alle proprie finalità. ARTICOLO 3 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone, in osservanza ed in applicazione della legislazione italiana in materia, esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento, di attività nei settori della prevenzione oncologica, dell’assistenza sociale e socio - sanitaria, della cura e dello studio in favore di Sofferenti affetti da tumore.
ARTICOLO 4 La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi potrà tra l’altro: a) promuovere la ricerca scientifica riguardante i Sofferenti affetti da tumore; b) organizzare corsi sulla prevenzione, sulla ricerca e sulla terapia dei tumori, al fine di un migliore aggiornamento dei medici e dei paramedici interessati ai problemi oncologici; c) organizzare ed effettuare attività di formazione del personale medico, paramedico, degli assistenti di base e comunque di ogni figura professionale necessaria per lo svolgimento delle attività di ricerca, di prevenzione e di assistenza oncologiche. Per le suddette attività di formazione potrà chiedere l’accreditamento e la certificazione degli enti competenti; d) promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni oncologiche nazionali ed estere; e) promuovere la conoscenza di strutture e di programmi per una corretta e completa assistenza dei Sofferenti affetti da tumore; f) stimolare le istituzioni per la creazione di strutture e di programmi per la ricerca e per la prevenzione in campo oncologico e per una corretta assistenza ai Sofferenti di tumore; g) promuovere la partecipazione effettiva degli enti pubblici e privati, nonché dei cittadini, alla soluzione dei problemi riguardanti la ricerca e la prevenzione oncologiche e l’assistenza ai Sofferenti di tumore; h) promuovere e sostenere, anche economicamente e finanziariamente, enti ed organizzazioni aventi finalità affini od analoghe; i) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare progetti, convegni, meeting, seminari, pubblicazioni, espressioni pubblicitarie ed altre iniziative connesse alle proprie finalità; j) ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente e indirettamente iniziative nel campo dell’editoria e della comunicazione riguardante eventi, fatti o espressioni culturali e socio-sanitarie attinenti allo scopo ed all’attività della Fondazione. In tal senso potrà presentare ricorso a mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale; k) promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali; l) promuovere qualsivoglia attività destinata al reperimento di fondi necessari per finanziare le proprie attività istituzionali. 4.2 La Fondazione potrà, altresì, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto ed in particolare: 1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti; 2. costruire o affittare immobili da utilizzare per l’esercizio della propria attività; 3. stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente; 4. partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini od analoghe; 5. promuovere, partecipare o concorrere alla costituzione, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei propri fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali. 4.3 La Fondazione non potrà, tuttavia, compiere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione delle attività direttamente connesse ed, in ogni caso, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’articolo 10, comma 5, del citato Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
ARTICOLO 5 Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali possono essere costituite e soppresse, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sezioni periferiche, denominate Delegazioni (principali o aggregate alle principali), dislocate sul territorio nazionale. 5.2 E’ di competenza del Consiglio di Amministrazione disciplinare il funzionamento delle Delegazioni mediante appositi regolamenti. 5.3 Le Delegazioni sono organizzate localmente da un Delegato, nominato dal Consiglio di Amministrazione. 5.4 Il Delegato rimane in carica salvo dimissioni o revoca del mandato da parte del Consiglio di Amministrazione. 5.5 La carica di Delegato è gratuita, salvo il rimborso delle spese. 5.6 A ciascun Delegato compete: (i) organizzare e reperire in loco persone disponibili a diffondere i principi della Fondazione ed a raccogliere fondi per la realizzazione dei fini istituzionali (struttura organizzativa –promozionale); (ii) rappresentare la Fondazione presso le istituzioni locali, pubbliche e private; (iii) curare il coordinamento tra la struttura sanitaria locale, costituendo altresì il tramite tra quest’ultima e la struttura organizzativo - promozionale di cui alla lettera (i); (iv) strutturare ed organizzare la Delegazione di competenza a supporto dei fini istituzionali della Fondazione; (v) svolgere ogni altra funzione attribuita dal Consiglio di Amministrazione. 5.7 Le attività di cui all’articolo 5.6, lettere (i), (ii), (iii) e (iv), dovranno essere sempre preventivamente concordate ed autorizzate dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione. 5.8 I Delegati, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 5.6, si potranno altresì avvalere di collaboratori.
ARTICOLO 6 Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale della Fondazione così come indicata nell’atto di trasformazione. 6.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti dei Fondatori, da eredità legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad incrementarlo. 6.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio. 6.4 I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali. 6.5 Gli utili o avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve od il capitale non dovranno essere distribuiti, nemmeno in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.
ARTICOLO 7 Sono Fondatori tutti i soggetti - persone fisiche o giuridiche, ancorché non riconosciute - che risultano soci dell’Associazione ANT ONLUS all’atto della trasformazione della medesima in Fondazione, salvo quanto previsto all’articolo 7.5. 7.2 I Fondatori sono obbligati a concorrere alla Fondazione con un importo non inferiore a quello stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 7.3 Per concorso al patrimonio, di cui all’articolo 7.2 si intende qualsiasi erogazione effettuata a favore della Fondazione. 7.4 La qualifica di Fondatore si perde automaticamente decorso un anno dall’erogazione dell’ultimo contributo richiesto ai sensi dell’articolo 7.2. Si può altresì decadere dalla qualifica di Fondatore per grave motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: (i) comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione; (ii) inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto; (iii) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; (iv) assunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione; (v) essere stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti; (vi) essere stati condannati ad una pena, anche temporanea che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi. 7.5 Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera adottata all’unanimità, conferire la qualifica di Fondatore, anche senza alcun versamento di contributi, a persone ritenute particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata, nell’ambito dell’attività socio-sanitaria. 7.6 Coloro che concorrono alla Fondazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio. ARTICOLO 8 Sono organi della Fondazione: - il Collegio dei Fondatori; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Vice - Presidente; - il Segretario Generale; - il Collegio dei Revisori dei Conti.
ARTICOLO 9 I Fondatori costituiscono il Collegio dei Fondatori. 9.2 Al Collegio dei Fondatori spetta: a) la formulazione di pareri e proposte, non vincolanti, agli organi della Fondazione sulle attività e sui programmi della Fondazione medesima; b) la nomina di 1 (un) componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 11.1; c) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’articolo 20.1. ARTICOLO 10 Il Collegio dei Fondatori si raduna unicamente quando deve assumere delibere di propria competenza. 10.2 Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, ovvero su istanza della maggioranza dei Fondatori, per mezzo di avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, pubblicato su un quotidiano di larga diffusione almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione. L’avviso di convocazione può essere altresì inviato, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, mediante lettera raccomandata o telegramma o fax o qualsiasi strumento telematico che ne garantisca la ricezione. In caso di urgenza, l’avviso di convocazione, con le medesime modalità, potrà essere inviato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione. 10.3 Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori del Collegio. I Fondatori – persone giuridiche - sono rappresentati dal loro legale rappresentante. Ciascun Fondatore, persona fisica o ente, ha diritto ad un voto. I Fondatori possono farsi rappresentare nelle riunioni da altro Fondatore mediante delega scritta. Ciascun Fondatore non può avere più di dieci deleghe. 10.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio si tengano per teleconferenza o video - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione del Collegio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario. 10.5 L’adunanza del Collegio è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza dalla prima. 10.6 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 10.7 Il Presidente illustra al Collegio dei Fondatori i motivi che hanno indotto alla convocazione dell’adunanza ai sensi dell’articolo 10.2, l’andamento delle attività della Fondazione ed i programmi di future iniziative.
ARTICOLO 11 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito come segue: - da 4 (quattro) componenti, ivi compreso il Presidente della Fondazione, i quali rimangono in carica a vita; - da 1 (un) componente, nominato dal Collegio dei Fondatori, il quale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono indicati nell’atto di trasformazione. 11.2 Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere aumentato fino a 11 (undici) mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che in proposito delibererà con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente. I componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. 11.3 Per essere eletti componenti del Consiglio è necessario che i candidati non siano stati: (i) dichiarati interdetti, inabilitati, falliti; (ii) condannati ad una pena, anche temporanea, che importi interdizione dai pubblici uffici od incapacità ad esercitare uffici direttivi. 11.4 Costituiscono cause di decadenza dalla carica di Consiglieri oltre che la perdita dei requisiti di eleggibilità di cui all’articolo 11.3, le dimissioni e la morte. Può altresì costituire causa di decadenza dei Consiglieri, a giudizio del Consiglio medesimo, la non partecipazione ingiustificata a tre riunioni consecutive del Consiglio. 11.5 In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare il Consigliere elettivo, il sostituto sarà nominato dal Collegio dei Fondatori, ai sensi dell’articolo 11.1. Il Presidente provvederà, entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle cause di decadenza di cui all’articolo 11.3, a convocare all’uopo il Collegio dei Fondatori. Nel frattempo si considereranno prorogati i poteri del Consigliere decaduto, limitatamente all’ordinaria amministrazione. 11.6 Qualora venisse a mancare, per morte o impedimento permanente, un componente del Consiglio in carica a vita, compete ai restanti componenti a vita del Consiglio provvedere per cooptazione alla sua sostituzione.
ARTICOLO 12 Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 12.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto: a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione; b) redigere ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo annuale; c) vigilare e controllare l’esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell’impiego dei contributi; d) deliberare eventuali modifiche al presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) dei suoi membri e con il consenso del Presidente; e) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione; f) stabilire il contributo di cui all’articolo 7.2; g) deliberare la decadenza dei Fondatori per le cause di cui all’articolo 7.4; h) nominare e revocare i Delegati nonché attribuirne i poteri e disciplinare il funzionamento delle Delegazioni mediante appositi regolamenti; i) nominare, con il consenso del Presidente, il Segretario Generale stabilendone la durata ed il compenso; j) nominare, tra i propri componenti, il Vice – Presidente. 12.3 Il Consiglio potrà delegare parte dei propri poteri di ordinaria amministrazione ad uno o più Consiglieri. 12.4 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, un Presidente Onorario, un Direttore scientifico, un Direttore Sanitario ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone la durata, le mansioni e gli eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lett. e), comma 6, dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. ARTICOLO 13 13.1
ARTICOLO 14 Il Presidente Onorario, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 12.4, è scelto tra persone particolarmente meritevoli, le quali si sono distinte nell’ambito sociale per l’affermazione ed il sostegno dei principi dell’Eubosia. 14.2 Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione, pur essendo privo del diritto di voto. 14.3 Il Presidente Onorario dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. ARTICOLO 15 ARTICOLO 16 Il Direttore Sanitario, ove nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 12.4, ha il compito di sovrintendere alla gestione ed all’attuazione dei programmi sanitari della Fondazione nell’ambito delle competenze individuate e per tutta la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina.
ARTICOLO 17 17.1 ARTICOLO 18 Il Vice – Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dallo stesso. 18.2 Di fronte a terzi, la firma del Vice - Presidente basta a far presumere l’assenza o l’impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.
ARTICOLO 19 Il Segretario Generale è nominato, ai sensi dell’articolo 12.2, lettera i), dal Consiglio di Amministrazione con il consenso del Presidente. Il primo Segretario Generale è indicato nell’atto di trasformazione e rimane in carica a vita.Qualora ricorressero gravi motivi il Consiglio di Amministrazione può revocarlo con il consenso del Presidente. 19.2 Il Segretario Generale: a. dirige e coordina nel quadro dei programmi approvati e con il vincolo di bilancio l’attività della Fondazione e le attività ad essa strumentali; b. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; c. cura la gestione amministrativa ed economico-contabile della Fondazione; d. è responsabile del personale; e. provvede, in conformità agli indirizzi ed alle direttive generali approvate dal Consiglio di Amministrazione, all’assunzione del personale ed a tutti i provvedimenti relativi ad esso; f. propone al Consiglio di Amministrazione gli eventuali regolamenti di funzionamento; g. propone al Consiglio di Amministrazione gli incarichi di consulenza esterna; h. propone al Consiglio di Amministrazione i budget per le attività e gli schemi di convenzione per le collaborazioni esterne; i. esercita tutti i poteri eventualmente conferitigli dal Consiglio di Amministrazione o delegategli dal Presidente. ARTICOLO 20 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di 5 (cinque) membri – 3 (tre) Revisori Effettivi e 2 (due) Revisori Supplenti - nominati dal Collegio dei Fondatori ai sensi dell’articolo 9.2, lettera c). 20.2 Tutti i Revisori sono scelti tra persone iscritte nell’apposito registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Giustizia. 20.3 I Revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. 20.4 I Revisori dei Conti controllano la regolarità amministrativa e contabile della Fondazione e redigono una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno. 20.5 Il Collegio dei Revisori e dei Conti elegge tra i propri membri il Presidente. 20.6 Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2404, 2405, I° comma, 2407 del codice civile.
ARTICOLO 21 L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. 21.2 Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente. 21.3 Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo. 21.4 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell’esercizio. 21.5 Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le peculiarità della natura giuridica di Fondazione. ARTICOLO 22 Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione della carica di Segretario Generale e di Revisore dei Conti nonché di Direttore Scientifico e di Direttore Sanitario, ove nominati. Gli emolumenti annui di tali soggetti non dovranno, in ogni caso, essere superiori agli importi di cui all’articolo 10, 6° comma, lettera d) del D.Lgs. n. 460/1997. 22.2 Ai detentori delle cariche spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sopportate in relazione all’assolvimento dell’incarico.
ARTICOLO 23 La Fondazione può assumere dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia ed assicurandoli contro le malattie, l’infortunio e la responsabilità civile verso terzi. 23.2 La Fondazione può utilizzare collaboratori esterni, stipulando con loro contratti ed assicurazioni, al fine del raggiungimento degli scopi statutari. ARTICOLO 24 Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti al sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte, di cui il secondo nominato entro trenta giorni dalla nomina del primo, ed il terzo, con funzione di Presidente scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Prefetto, al quale spetterà altresì la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti. 24.2 Il Collegio Arbitrale procederà in via irrituale e secondo equità, libero da qualsiasi obbligo di forma e il suo giudizio sarà vincolante ed inappellabile per le parti. 24.3.1 La sede dell’arbitrato sarà Bologna.
ARTICOLO 25 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. 25.1.2 La Fondazione si estingue, con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all’articolo 27 codice civile. 25.3 Le delibera di estinzione sarà valida qualora sia adottata col voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 25.4 Contestualmente alla delibera di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, potendo sceglierli anche tra gli amministratori uscenti. 25.4.1 In caso di estinzione, successivamente alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale od a fini di pubblica utilità od operanti nel settore dell’oncologia, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. ARTICOLO 26 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
ARTICOLO 1 L’Associazione si compone di Cittadini, di Enti privati e pubblici che, senza fini di lucro, offrono la propria attività a sostegno dell’ANT Italia (sede legale a Bologna, Via Bergami 9), condividendone, in piena armonia, le finalità ed i regolamenti. A tale scopo l’Associazione effettua interventi informativo-educativi ed organizza attività, di carattere promozionale, per la raccolta dei fondi allo scopo di far conoscere e sostenere l’ANT Italia, il Progetto Eubiosia e l’Istituto di Scienze Oncologiche, del Volontariato e della Solidarietà. L’AAANT, con il preventivo permesso dell’ANT Italia, può utilizzare tutte le sedi della stessa ANT Italia e, sempre dietro sua autorizzazione, ha facoltà di crearne delle nuove, in Italia ed all’estero. ARTICOLO 2
ARTICOLO 3 · contributi di privati; · contributi dello Stato e di Enti o di Istituzioni pubbliche o private; · donazioni, lasciti testamentari e rendite patrimoniali; · rimborsi derivanti da convenzioni; · fondi provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, da offerte di beni o da servizi e da campagne di sensibilizzazione; · ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale. Il servizio contabile ed amministrativo dell’AAANT è effettuata dall’ANT Italia gratuitamente. L’ANT Italia mette a disposizione dell’AAANT la propria organizzazione per la gestione amministrativa dell’Associazione, che a sua volta metterà a disposizione dell’ANT Italia tutti i documenti necessari per la realizzazione di questo scopo. L’AAANT annualmente procederà alla redazione del bilancio servendosi – come detto - dei servizi contabili-amministrativi dell’ANT Italia. L’ANT Italia si riserva il diritto del controllo delle attività svolte dall’AAANT e di intervenire in qualsiasi momento per verificarne la correttezza e l’efficacia del suo operato in ordine al raggiungimento degli scopi sanciti nel presente statuto. ARTICOLO 4 L’appartenenza all’AAANT impegna gli aderenti a concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali ed al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. L’ammissione dei Soci avviene per domanda degli interessati. L’accoglienza delle domande per l’ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) dell’AAANT e/o del Consiglio Direttivo di ogni Delegazione di Solidarietà. Le iscrizioni, completamente gratuite, decorrono dal primo gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta. L’attività deve essere svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate.
ARTICOLO 5 La qualifica di Socio può venir meno, con effetto immediato, per i seguenti motivi: ARTICOLO 6 Gli organi e le cariche dell’Associazione sono:
ARTICOLO 7 L’Assemblea è costituita da tutti i Soci. ARTICOLO 8 La convocazione dell’Assemblea può avvenire alternativamente:
ARTICOLO 9 L’Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno fissato per la prima. ARTICOLO 10 Il CDN è composto da cinque a nove membri, eletti dall’Assemblea.
ARTICOLO 11 Il CDN è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, quando lo ritenga necessario o quando ne sia richiesto da almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori. ARTICOLO 12 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. ARTICOLO 13 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, così scelti:
ARTICOLO 14 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno. ARTICOLO 15 Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri, dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo dei soci". ARTICOLO 16 Per tutto quanto non previsto nell’Atto Costitutivo ed allegato Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.
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