| AAANT | STATUTO
ARTICOLO 1
FINALITA', COMPOSIZIONE, CARATTERISTICHE E SEDI
L’ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’ANT”, d’ora
in avanti chiamata più semplicemente AAANT, ha sede in Bologna,
Via Curiel 7. E’ un’associazione di solidarietà costituita
da soli Volontari.
L’Associazione si compone di Cittadini che senza scopo di
lucro, offrono la propria attività a sostegno della Fondazione
ANT Italia, condividendone, in piena armonia, le finalità ed
i regolamenti.
A tale scopo l’Associazione effettua interventi informativo-educativi
ed organizza attività, di carattere promozionale, per la
raccolta dei fondi allo scopo di far conoscere e sostenere la Fondazione
ANT Italia, il Progetto Eubiosia e l’Istituto di Scienze
Oncologiche, del Volontariato e della Solidarietà.; nonché si
prefigge lo scopo di svolgere attività a favore di enti
aventi analoghe finalità.
L’AAANT, può utilizzare tutte le sedi della Fondazione
ANT Italia.
ARTICOLO 2
SEDI PERIFERICHE
Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, possono essere
costituite, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale sedi
decentrate ed altre strutture organizzative, sia in Italia che
all’estero.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ne fisserà i relativi regolamenti
operativi, avendo anche le facoltà di sopprimerle e di modificarne
le funzioni e la struttura.
ARTICOLO 3
PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal
fondo iniziale, dalle donazioni, dai lasciti e dai residui della
gestione. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
1) contributi di privati;
2) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche o
private;
3) donazioni, lasciti testamentari e rendite patrimoniali;
4) rimborsi derivanti da convenzioni;
5) fondi provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente,
da offerte di beni o da servizi e da campagne di sensibilizzazione;
6) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio
sociale.
ARTICOLO 4
SOCI
Possono essere Soci dell’Associazione cittadini italiani
o stranieri, residenti o non residenti in Italia, di sentimenti
e di comportamenti democratici, che intendano svolgere la propria
attività a titolo gratuito ed in piena adesione con i principi
dell’EUBIOSIA.
L’appartenenza all’AAANT impegna gli aderenti a concorrere
al raggiungimento degli scopi istituzionali ed al rispetto delle
risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze
statutarie.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.
L’ammissione dei Soci avviene per domanda degli interessati.
L’accoglienza delle domande per l’ammissione dei nuovi
Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale
(CDN) dell’AAANT.
Le iscrizioni, completamente gratuite, decorrono dal primo gennaio
dell’anno in cui la domanda è accolta.
L’attività deve essere svolta a titolo gratuito, salvo
il rimborso delle spese autorizzate.
ARTICOLO 5
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di Socio può venir meno, con effetto immediato,
per i seguenti motivi:
· per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
· per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta
l’ammissione;
· per delibera d’esclusione del CDN per accertati
motivi d’incompatibilità con diritto di replica;
· per decesso.
Le decisioni relative dovranno essere comunicate all’interessato
per iscritto.
Il CDN procederà, entro il primo quadrimestre d’ogni
anno sociale, all’aggiornamento e alla revisione della lista
dei Soci.
ARTICOLO 6
ORGANI SOCIALI
Gli organi e le cariche dell’Associazione sono:
· l’Assemblea dei Soci;
· il Consiglio Direttivo Nazionale, eletto dall’Assemblea;
· il Collegio dei Revisori, eletto dall’Assemblea;
· il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo;
· il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle
spese autorizzate.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Collegio dei Revisori rimangono
in carica 5 anni e sono rieleggibili
ARTICOLO 7
L’ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci.
Può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o
da chi ne fa le veci, su delega del Consiglio Direttivo, almeno
due volte l’anno per discutere ed approvare il programma
relativo all’attività, la relazione morale, la relazione
finanziaria ed il bilancio d’esercizio e negli altri casi
previsti dal Codice Civile. L’assemblea di bilancio deve
essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
L’Assemblea ordinaria si riunisce anche per richiesta di
almeno un decimo dei Soci o del CDN o, in via disgiunta, del Presidente
o di almeno tre Consiglieri entro trenta giorni dalla richiesta.
L’Assemblea straordinaria si riunisce in caso di modifica
dello statuto e di scioglimento del Consiglio Direttivo e/o dell’Associazione.
Essa può essere riunita a richiesta del Consiglio Direttivo
o di almeno un quarto dei Soci; in quest’ultimo caso il Presidente
ha l’obbligo di convocarla entro un mese dalla notificazione
della domanda.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione
o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, nel caso d’assenza
di entrambi, dal Presidente nominato dall’assemblea stessa.
L’Assemblea nomina il Segretario.
ARTICOLO 8
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
La convocazione dell’Assemblea può avvenire alternativamente:
· mediante avviso di convocazione contenente l’ordine
del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza,
pubblicato su un quotidiano a larga diffusione almeno venti giorni
prima della data di convocazione;
· mediante lettera raccomandata e/o fax contenente l’ordine
del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza,
spedita ai Soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione;
· mediante avviso di convocazione contenente l’ordine
del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza
pubblicato nella pagina web almeno venti giorni prima della data
di convocazione.
ARTICOLO 9
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente
costituita, in prima convocazione, con l’intervento della
maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione,
qualsiasi sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione
non può avvenire nello stesso giorno fissato per
la prima.
Le delibere dell’Assemblea sono valide sia in prima sia in
seconda convocazione, quando ottengono la maggioranza dei voti
dei Soci presenti.
ARTICOLO 10
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN)
Il CDN è composto da cinque a nove membri, eletti dall’Assemblea
composta da tutti i soci d’Italia.
Il CDN:
a) ha la gestione dell’Associazione, dei programmi promozionali,
della loro elaborazione e della loro esecuzione;
b) è investito dell’ordinaria e della straordinaria
amministrazione dell’Associazione, nei limiti previsti dalla
legge;
c) provvede all’elezione, nel proprio seno, del Presidente
e del Vice Presidente;
d) provvede alla costituzione, alla regolamentazione e alla soppressione
delle sedi periferiche e d’altri organismi rappresentativi
eventualmente costituiti, provvedendo al controllo degli adempimenti
previsti dal regolamento;
e) predispone il bilancio dell'esercizio, con la relazione morale
e finanziaria da sottoporre all'Assemblea dei Soci nei tempi previsti
dal presente statuto;
f) può autorizzare il Presidente a convocare l'Assemblea,
oltre i termini previsti dal presente statuto, qualora ciò sia
reso opportuno per fondati motivi ;
g) tiene i rapporti con la Fondazione ANTItalia.
Qualora un Consigliere non intervenga ad almeno tre riunioni consecutive,
senza giustificazione, potrà essere sostituito dal CDN per
proposta del Presidente.
Nel caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il CDN provvede
alla sua sostituzione, alla prima riunione.
Il CDN dovrà chiedere poi l’eventuale convalida della
nomina alla prima assemblea dei soci ed il nuovo Consigliere rimarrà in
carica fino alla scadenza naturale del Consiglio che lo ha nominato.
Le riunioni del CDN sono valide solo se è presente la maggioranza
dei suoi membri.
ARTICOLO 11
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il CDN è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci,
quando lo ritenga necessario o quando ne sia richiesto da almeno
due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.
La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata
o telefax da inviare a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima
della data dell’adunanza e dovrà contenere, oltre
all’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, l’elenco
degli argomenti da trattare.
La convocazione può essere effettuata anche tramite telegramma
o telefax, inviato tre giorni prima, se sussistono urgenti delibere
da prendersi.
Le deliberazioni del CDN, sono trascritte in apposito libro verbale
a cura di un/una Segretario/a nominato/a dal CDN stesso.
I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal/dalla
Segretario/a.
ARTICOLO 12
PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte
ai terzi ed in giudizio.
ARTICOLO 13
COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi
e da due supplenti, così scelti:
a) un membro effettivo, anche non Socio, iscritto nel Registro
dei Revisori Contabili, con funzioni di Presidente;
b) gli altri, fra persone aventi idonee capacità professionali
e di indipendenza.
Il controllo amministrativo e contabile è effettuato dal
Collegio dei Revisori in osservanza delle norme di legge.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ARTICOLO 14
ESERCIZI SOCIALI
L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre
d’ogni anno.
ARTICOLO 15
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori,
con la determinazione dei relativi poteri, dovranno essere deliberati
dall'Assemblea straordinaria , con il voto favorevole di almeno
tre quarti dei soci.
I beni dell’Associazione, in tale ipotesi, dovranno essere
devoluti ad organizzazioni operanti in identico ed analogo settore.
ARTICOLO 16
NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nell’Atto Costitutivo ed allegato
Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi
in materia.
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