AAANT | STATUTO

ARTICOLO 1
FINALITA', COMPOSIZIONE, CARATTERISTICHE E SEDI

L’ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’ANT”, d’ora in avanti chiamata più semplicemente AAANT, ha sede in Bologna, Via Curiel 7. E’ un’associazione di solidarietà costituita da soli Volontari.
L’Associazione si compone di Cittadini che senza scopo di lucro, offrono la propria attività a sostegno della Fondazione ANT Italia, condividendone, in piena armonia, le finalità ed i regolamenti.
A tale scopo l’Associazione effettua interventi informativo-educativi ed organizza attività, di carattere promozionale, per la raccolta dei fondi allo scopo di far conoscere e sostenere la Fondazione ANT Italia, il Progetto Eubiosia e l’Istituto di Scienze Oncologiche, del Volontariato e della Solidarietà.; nonché si prefigge lo scopo di svolgere attività a favore di enti aventi analoghe finalità.
L’AAANT, può utilizzare tutte le sedi della Fondazione ANT Italia.

ARTICOLO 2
SEDI PERIFERICHE

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, possono essere costituite, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale sedi decentrate ed altre strutture organizzative, sia in Italia che all’estero.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ne fisserà i relativi regolamenti operativi, avendo anche le facoltà di sopprimerle e di modificarne le funzioni e la struttura.

ARTICOLO 3
PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal fondo iniziale, dalle donazioni, dai lasciti e dai residui della gestione. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
1) contributi di privati;
2) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche o private;
3) donazioni, lasciti testamentari e rendite patrimoniali;
4) rimborsi derivanti da convenzioni;
5) fondi provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, da offerte di beni o da servizi e da campagne di sensibilizzazione;
6) ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

 

ARTICOLO 4
SOCI

Possono essere Soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti in Italia, di sentimenti e di comportamenti democratici, che intendano svolgere la propria attività a titolo gratuito ed in piena adesione con i principi dell’EUBIOSIA.
L’appartenenza all’AAANT impegna gli aderenti a concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali ed al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.
Ogni Socio ha diritto ad un solo voto.
L’ammissione dei Soci avviene per domanda degli interessati.
L’accoglienza delle domande per l’ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) dell’AAANT.
Le iscrizioni, completamente gratuite, decorrono dal primo gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.
L’attività deve essere svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate.

ARTICOLO 5
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio può venir meno, con effetto immediato, per i seguenti motivi:
· per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
· per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
· per delibera d’esclusione del CDN per accertati motivi d’incompatibilità con diritto di replica;
· per decesso.
Le decisioni relative dovranno essere comunicate all’interessato per iscritto.
Il CDN procederà, entro il primo quadrimestre d’ogni anno sociale, all’aggiornamento e alla revisione della lista dei Soci.

ARTICOLO 6
ORGANI SOCIALI

Gli organi e le cariche dell’Associazione sono:
· l’Assemblea dei Soci;
· il Consiglio Direttivo Nazionale, eletto dall’Assemblea;
· il Collegio dei Revisori, eletto dall’Assemblea;
· il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo;
· il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese autorizzate.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ed il Collegio dei Revisori rimangono in carica 5 anni e sono rieleggibili

 

ARTICOLO 7
L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci.
Può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, su delega del Consiglio Direttivo, almeno due volte l’anno per discutere ed approvare il programma relativo all’attività, la relazione morale, la relazione finanziaria ed il bilancio d’esercizio e negli altri casi previsti dal Codice Civile. L’assemblea di bilancio deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
L’Assemblea ordinaria si riunisce anche per richiesta di almeno un decimo dei Soci o del CDN o, in via disgiunta, del Presidente o di almeno tre Consiglieri entro trenta giorni dalla richiesta.
L’Assemblea straordinaria si riunisce in caso di modifica dello statuto e di scioglimento del Consiglio Direttivo e/o dell’Associazione. Essa può essere riunita a richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei Soci; in quest’ultimo caso il Presidente ha l’obbligo di convocarla entro un mese dalla notificazione della domanda.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente e, nel caso d’assenza di entrambi, dal Presidente nominato dall’assemblea stessa.
L’Assemblea nomina il Segretario.

ARTICOLO 8
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

La convocazione dell’Assemblea può avvenire alternativamente:
· mediante avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, pubblicato su un quotidiano a larga diffusione almeno venti giorni prima della data di convocazione;
· mediante lettera raccomandata e/o fax contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, spedita ai Soci almeno quindici giorni prima della data di convocazione;
· mediante avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza pubblicato nella pagina web almeno venti giorni prima della data di convocazione.

ARTICOLO 9
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento della maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno fissato per la prima.
Le delibere dell’Assemblea sono valide sia in prima sia in seconda convocazione, quando ottengono la maggioranza dei voti dei Soci presenti.

 

ARTICOLO 10
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN)

Il CDN è composto da cinque a nove membri, eletti dall’Assemblea composta da tutti i soci d’Italia.
Il CDN:
a) ha la gestione dell’Associazione, dei programmi promozionali, della loro elaborazione e della loro esecuzione;
b) è investito dell’ordinaria e della straordinaria amministrazione dell’Associazione, nei limiti previsti dalla legge;
c) provvede all’elezione, nel proprio seno, del Presidente e del Vice Presidente;
d) provvede alla costituzione, alla regolamentazione e alla soppressione delle sedi periferiche e d’altri organismi rappresentativi eventualmente costituiti, provvedendo al controllo degli adempimenti previsti dal regolamento;
e) predispone il bilancio dell'esercizio, con la relazione morale e finanziaria da sottoporre all'Assemblea dei Soci nei tempi previsti dal presente statuto;
f) può autorizzare il Presidente a convocare l'Assemblea, oltre i termini previsti dal presente statuto, qualora ciò sia reso opportuno per fondati motivi ;
g) tiene i rapporti con la Fondazione ANTItalia.
Qualora un Consigliere non intervenga ad almeno tre riunioni consecutive, senza giustificazione, potrà essere sostituito dal CDN per proposta del Presidente.
Nel caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il CDN provvede alla sua sostituzione, alla prima riunione.
Il CDN dovrà chiedere poi l’eventuale convalida della nomina alla prima assemblea dei soci ed il nuovo Consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio che lo ha nominato.
Le riunioni del CDN sono valide solo se è presente la maggioranza dei suoi membri.

ARTICOLO 11
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il CDN è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, quando lo ritenga necessario o quando ne sia richiesto da almeno due Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.
La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata o telefax da inviare a tutti i Consiglieri almeno otto giorni prima della data dell’adunanza e dovrà contenere, oltre all’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, l’elenco degli argomenti da trattare.
La convocazione può essere effettuata anche tramite telegramma o telefax, inviato tre giorni prima, se sussistono urgenti delibere da prendersi.
Le deliberazioni del CDN, sono trascritte in apposito libro verbale a cura di un/una Segretario/a nominato/a dal CDN stesso.
I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal/dalla Segretario/a.

ARTICOLO 12
PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

 

ARTICOLO 13
COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, così scelti:
a) un membro effettivo, anche non Socio, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, con funzioni di Presidente;
b) gli altri, fra persone aventi idonee capacità professionali e di indipendenza.
Il controllo amministrativo e contabile è effettuato dal Collegio dei Revisori in osservanza delle norme di legge.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 14
ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre d’ogni anno.

ARTICOLO 15
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori, con la determinazione dei relativi poteri, dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria , con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
I beni dell’Associazione, in tale ipotesi, dovranno essere devoluti ad organizzazioni operanti in identico ed analogo settore.

ARTICOLO 16
NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nell’Atto Costitutivo ed allegato Statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.